Presentazione delle liste e raccolta delle firme: quando rispettare la legge è (quasi) impossibile

di Alessandro Gigliotti

ImmagineIn una fase politico-istituzionale così incerta e convulsa, non può che essere salutata con favore la scelta operata dai principali partiti – in occasione della tornata elettorale per il rinnovo delle due Camere – di rendere nota la composizione delle liste elettorali con alcuni giorni di anticipo rispetto ai termini di presentazione delle medesime. Prassi insolita ed ammirevole, questa, non soltanto perché in genere le candidature vengono definite a poche ore dalla scadenza dei termini, ma anche perché le corpose liste imposte dalla legge Calderoli non agevolano affatto la loro diffusione e l’assenza del voto di preferenza non incentiva i singoli candidati a fare in modo che ciò avvenga.

Tuttavia, la felice innovazione non sminuisce un aspetto certamente deprecabile dell’attuale legislazione elettorale italiana, la quale prevede un termine unico per la presentazione delle liste dei candidati e delle relative sottoscrizioni. Al fine di evitare la partecipazione alla competizione elettorale di liste espressione di gruppi privi di seguito – la qual cosa, ovviamente, non limita il diritto all’elettorato passivo, ma assicura piuttosto che la consultazione non sia falsata dalla presenza di soggetti politici senza reale consistenza o aventi come unico obiettivo quello di intralciare altri – la legge elettorale prevede che le liste dei candidati siano sottoscritte da un numero variabile di elettori, commisurato all’ampiezza demografica della circoscrizione. Ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, le liste corredate delle sottoscrizioni devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale della città presso cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del 35º giorno alle ore 20 del 34º giorno antecedenti quello della votazione. Disposizioni di tenore simile, d’altra parte, sono previste in generale per tutte le consultazioni elettorali.

Ora, nessun problema particolare si pone qualora si adotti il sistema maggioritario uninominale, poiché in tali casi le sottoscrizioni sono indirizzate ad un unico candidato. Ben diversa, invece, è la situazione italiana attuale, dove è previsto il voto di lista e in cui l’ampiezza delle circoscrizioni determina liste elettorali il cui numero di candidati può arrivare addirittura sino a quaranta. Ebbene, il puntuale rispetto delle disposizioni di legge – oltre che, naturalmente, la logica del procedimento elettorale stesso – postula che gli elettori chiamati a sottoscrivere le liste siano a conoscenza della composizione delle medesime, sicché la definizione delle candidature dovrebbe essere preliminare e propedeutica alla sottoscrizione. L’esperienza dimostra, però, che ciò non avviene quasi mai, poiché la composizione delle liste è incerta sino al momento della sua presentazione; si consideri, peraltro, che la raccolta delle sottoscrizioni deve sottostare ad una serie di adempimenti (volti alla loro autenticazione) e richiede pertanto tempi relativamente lunghi, sicché è frequente che essa avvenga in una fase in cui l’elettore non è ancora in grado di conoscere con esattezza i candidati.

Ma è ammissibile che un elettore possa dare il suo benestare ad una lista di cui non conosce la composizione o di cui i candidati sono ancora, in tutto o in parte, da definire? È intuitivo che la questione mette in gioco non soltanto la scansione dei tempi del procedimento elettorale, ma anche – e, probabilmente, soprattutto – il principio costituzionale della libertà del voto, che non può essere limitato esclusivamente alla fase della votazione in senso stretto. Più in generale, la disciplina del procedimento elettorale preparatorio richiederebbe un ripensamento complessivo, per eliminare le numerose aporie in essa contenute, tra cui basti citare la discriminazione tra le forze politiche tenute alla raccolta delle sottoscrizioni e quelle che, costituite in gruppo parlamentare in entrambe le Camere dall’inizio della legislatura, sono esentati da tale incombenza. La soluzione del problema qui posto, però, sembra di immediata soluzione, giacché basterebbe differenziare i termini di presentazione delle liste da quello in cui devono essere depositate le sottoscrizioni. Si potrebbe in tal modo concentrare la fase della raccolta delle firme in un momento in cui la composizione delle liste è definita e insuscettibile di variazioni, così da consentire all’elettore di decidere liberamente e consapevolmente se sottoscrivere o meno una lista elettorale la cui composizione sarebbe, a quel punto, pienamente conoscibile a tutti.

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