Un falso scoop. Le consultazioni “preventive” del Presidente Napolitano

di Alessandro Gigliotti

Quirinale, giuramento del governo Monti

«Inerisce tuttavia alla carica di Capo dello Stato parlamentare la possibilità di elevarsi in periodi di crisi a reggitore dello Stato. Questa affermazione può sembrare a prima vista contraddetta dalla constatazione che negli ordinamenti parlamentari o non vi è alcuna esplicita statuizione sulla possibilità e sul modo di superare situazioni critiche, oppure il rimediarvi è attribuito al Parlamento al Governo godente la fiducia del Parlamento, e che solo in rari casi è previsto che il Capo di Stato in persona debba provvedervi. Tuttavia, quando si afferma che il Capo di Stato, in ipotesi di crisi del sistema parlamentare, è designato a reggere lo Stato si intende dire che nelle ipotesi in cui i rimedi contro le crisi canonizzati in testi costituzionali non possano trovare attuazione (perché, a esempio, non sia materialmente possibile adunare i parlamenti cui spetta di risolvere o di partecipare alla soluzione) spetta al Capo dello Stato di sostituirsi al Parlamento e provvedere con ministri da lui nominati e godenti la sua fiducia (invece di quella del Parlamento)».

Con queste parole si esprimeva, oltre cinquant’anni fa, uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, Carlo Esposito, nella nota voce enciclopedica in cui egli elaborava la teoria del Capo dello Stato come reggitore dell’ordinamento nei momenti di crisi. Le parole di Esposito sono di grande attualità per due ordini di motivi: anzitutto, perché la teoria si attaglia pienamente alla crisi istituzionale che l’ordinamento italiano sta vivendo negli ultimi vent’anni; in secondo luogo, perché sembra quasi una risposta al polverone sollevato dai quotidiani in relazione alle «consultazioni» tra Napolitano e Monti avvenute nell’estate del 2011.

Il brano riportato si inserisce, com’è noto, in una ricostruzione complessiva dell’organo che, per non tediare eccessivamente il lettore, non possiamo sintetizzare in poche righe e che, peraltro, non è condivisibile in tutto e per tutto. Ciononostante, le parole di Esposito riproducono un aspetto peculiare del modello parlamentare, nel quale il Capo dello Stato conosce, nei momenti di crisi istituzionale, un incremento dei suoi poteri di misura proporzionale all’entità della crisi stessa, al punto da richiedere addirittura, in casi eccezionali, che egli diventi il reggitore dello Stato. In tempi più recenti, altri studiosi italiani hanno descritto questa particolare situazione politico-istituzionale ricorrendo all’efficace metafora della fisarmonica: i poteri del Presidente della Repubblica italiano si espandono e si restringono come il mantice di una fisarmonica a seconda del grado di minore o maggiore stabilità del sistema. Quanto detto spiega, ad esempio, la torsione presidenzialista del settennato di Scalfaro e degli ultimi mesi del primo settennato di Napolitano, quest’ultimo addirittura rieletto contro una prassi che andava in senso diametralmente opposto.

Nel quadro descritto, parlare di «colpo di Stato» o di «complotto» per condurre alla nascita di un nuovo governo appare evidentemente improprio. Basti semplicemente pensare al fatto che la crisi politica era in corso già da tempo, a seguito della frattura tra il Presidente del Consiglio e la componente finiana culminata nella votazione fiduciaria del 14 dicembre 2010, e che la crisi economica era esplosa proprio in quel periodo. Di fronte all’inazione della politica, un Capo dello Stato accorto e lungimirante non poteva che verificare la sussistenza di soluzioni alternative per guidare il Paese in un momento in cui, giova ricordarlo, non era possibile ricorrere ad elezioni anticipate; un governo di larghe intese, autorevole e gradito in Europa, appariva a molti osservatori come la via obbligata per sopperire ad una crisi politica ormai in atto.

In sostanza, chi non comprende la portata dell’azione di Napolitano dall’estate del 2011 ad oggi evidentemente non coglie né la particolare natura dell’organo costituzionale posto al vertice dell’ordinamento né l’eccezionalità del momento che l’ordinamento italiano stava – e sta tuttora – vivendo. Quanto al primo aspetto, basti osservare che il Capo dello Stato italiano non può essere inquadrato in uno schema rigido ed immutabile, costantemente valido; il suo ruolo di garante della Costituzione esige una flessibilità dei suoi poteri che gli consentano di modularli a seconda del contesto e delle finalità da perseguire. Quanto al secondo, è sufficiente scorrere la cronaca politica di quel tempo per notare che la maggioranza di centro-destra era estremamente sfilacciata e ridotta a pochissimi seggi di vantaggio rispetto alle opposizioni; la crisi economica era diventata insostenibile e l’andamento del differenziale sui titoli decennali tedeschi era tale da esporre il Paese al rischio concreto dell’insolvenza. Un contesto la cui eccezionalità richiedeva di ipotizzare prontamente un piano B, da attuare nel momento in cui la maggioranza si rivelasse non più in grado di guidare il Paese o la crisi economica fosse di una tale portata da richiedere misure drastiche ed urgenti, in accordo con i partner europei. Ebbene, la storia ci dice che entrambe le condizioni si sono puntualmente verificate.

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