Abolite le province? No, ma quasi

di Alessandro Gigliotti

I principali quotidiani di oggi riportano, pressoché unanimi, la notizia dell’abolizione delle province, in virtù del voto espresso nella serata di ieri dal Senato della Repubblica. La notizia, però, è vera solo in parte. Anzitutto, il Senato ha licenziato un disegno di legge, apportando però numerose modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera dei deputati; pertanto, servirà un ulteriore passaggio a Montecitorio per una lettura che, comunque, è prevedibile arrivi in tempi brevissimi. In secondo luogo, il provvedimento non abolisce del tutto le province, ma ne disciplina organizzazione e poteri in via provvisoria, in attesa di una riforma costituzionale che ne sancisca la definitiva soppressione.
Occorre a tal proposito osservare che l’art. 114 della Costituzione afferma che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Gli enti territoriali minori, tra cui le medesime province, sono autonomi, dotati di propri statuti e di poteri e funzioni stabiliti secondo i principi fissati dalla Costituzione. In virtù di tale copertura costituzionale, non è quindi possibile cancellare le province con legge ordinaria; serve una legge costituzionale, per la cui approvazione sono richiesti tempi più lunghi, ben quattro letture parlamentari (due per ciascuno dei rami del Parlamento) e un possibile referendum popolare. L’imminente scadenza elettorale amministrativa, d’altro canto, richiedeva una soluzione immediata, per evitare di dover rinnovare una settantina di amministrazioni provinciali in scadenza, alcune di esse commissariate.
Come si ricorderà, infatti, il primo passo verso il superamento del livello amministrativo provinciale era stato fatto dal Governo Monti, che aveva dapprima circoscritto le competenze delle province, eliminando al contempo le giunte e prevedendo l’elezione indiretta degli organi istituzionali, e poi ne aveva preventivato un accorpamento, per ridurre le oltre 100 province a meno della metà. In attesa di una riforma organica, era stato previsto il commissariamento degli enti i cui organi elettivi fossero andati in scadenza nel 2012 e nel 2013. Con una sentenza della scorsa estate, tuttavia, la Corte costituzionale aveva (giustamente) dichiarato incostituzionali le norme in questione, poiché adottate con decreto-legge, strumento ritenuto inidoneo a riforme strutturali di natura istituzionale. La sentenza riportava il tutto improvvisamente alla situazione ex ante ed apriva alla prospettiva di nuove elezioni, in vista della scadenza di organi elettivi e commissari.
Il legislatore, partendo quindi da zero, ha ripreso buona parte delle linee dettate dai precedenti interventi normativi. Il disegno di legge disciplina le province in attesa di una riforma costituzionale del Titolo V della Seconda Parte della Costituzione volta alla loro soppressione. Nel frattempo, ne ridisegna le competenze e l’organizzazione istituzionale. Gli organi delle province saranno il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea dei sindaci. Tuttavia, a differenza non passato non soltanto scompare la Giunta, ma è prevista altresì l’elezione indiretta e la gratuità degli incarichi. Il Presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia tra i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni. Il Consiglio è eletto dai sindaci e consiglieri comunali, i quali sono anche i titolari dell’elettorato passivo. In altri termini, i rappresentanti degli enti intermedi saranno una ristretta componente degli amministratori comunali. Nel frattempo, i Presidenti, i commissari e le giunte resteranno in carica sino al 31 dicembre per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, anche in tal caso a titolo gratuito.
Infine, il disegno di legge disciplina le città metropolitane, enti previsti dalla legge e, a partire dal 2001, anche dalla Costituzione, mai concretamente istituiti. Le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge Roma Capitale, sono costituite nei territori delle rispettive province, andando di fatto a sostituire il vecchio ente. I suoi organi istituzionali sono eletti a suffragio indiretto e gli incarichi sono svolti a titolo gratuito. A differenza della provincia, però, al vertice non c’è un organo monocratico elettivo: il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
In definitiva, l’approvazione del disegno di legge Delrio appare come un importante tassello nel percorso che porterà ad un nuovo assetto dell’ordinamento degli enti locali, dal quale pian piano spariranno le province mentre entrano a pieno titolo le città metropolitane.

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