La fisionomia del nuovo Senato

di Alessandro Gigliotti

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Con 183 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti, l’assemblea di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge costituzionale, fortemente voluto dal Premier Matteo Renzi e dal ministro Boschi, che riforma il bicameralismo italiano, trasformando radicalmente il Senato della Repubblica. I senatori sono stati pertanto chiamati a decidere sulla propria autoriforma, sfidando con successo il noto paradosso del riformatore che deve riformare se stesso. Ora la parola spetta alla Camera dei deputati, per il secondo dei quattro passaggi parlamentari cui si aggiungerà, verosimilmente, la pronuncia popolare per via referendaria.

Sinteticamente, i punti principali del nuovo testo costituzionale sono i seguenti. Scompare il bicameralismo paritario, dal momento che il nuovo Senato non potrà conferire né revocare la fiducia al Governo ed avrà un ruolo subordinato a quella della Camera nel procedimento di approvazione delle leggi. Inoltre, il disegno di legge cancella definitivamente le Province, sopprime il Cnel e rivede l’art. 117 in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, per ovviare agli inconvenienti creati dalla riforma del 2001.

Il nuovo Senato diventerà la Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali e sarà composto da 100 senatori così distribuiti: 95 eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, cui si aggiungono 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica per sette anni (e non più a vita, dunque) nonché gli ex Presidenti della Repubblica. Dei 95 senatori eletti, 74 saranno scelti all’interno dei Consigli regionali stessi e 21 tra i sindaci dei comuni della Regione. I senatori non avranno diritto ad alcuna indennità, mantenendo quella conferita in virtù dell’incarico di consigliere regionale o sindaco.

Muta considerevolmente il procedimento legislativo, poiché Camera e Senato mantengono la competenza paritetica solamente per le leggi costituzionali, per quelle in materia di minoranze linguistiche e di referendum popolare e per le leggi aventi rilievo per l’autonomia regionale. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati e trasmesse al Senato che, entro un tempo definito, può proporre delle modifiche su cui la Camera si pronuncia in via definitiva. Per alcune particolari materie la Camera può superare le proposte emendative del Senato solo deliberando a maggioranza assoluta. Al Governo, inoltre, sono conferiti poteri più incisivi nell’ambito dell’iter legis; in particolare, l’esecutivo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni. Trascorso il termine, il disegno di legge è posto in votazione nel testo proposto o accolto dal Governo, senza possibilità di modifiche. Si tratta di un istituto molto simile al vote bloqué previsto dall’art. 44, comma terzo, della Costituzione francese del 1958 e che, per sua natura, dovrebbe ridurre l’abuso costante della decretazione urgenza, operato da tutti i Governi, e del binomio maxiemendamento-questione di fiducia.

La nuova articolazione del Parlamento italiano ha fatto e farà discutere. Particolarmente contestata, nel corso dei lavori al Senato, è stata la norma che prevede l’elezione indiretta dei senatori, soprattutto alla luce delle modalità di elezione dei deputati, accolta nel disegno di legge di riforma elettorale denominato Italicum, che prevede la lista bloccata. Altro aspetto controverso, che meritava maggiore riflessione, concerne le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato sarà eletto dal Parlamento in seduta comune di deputati e senatori, ma la sperequazione tra i membri della Camera, che restano 630, e quelli del Senato rende preponderante, all’interno del collegio, la volontà dei deputati. A tal fine, un emendamento del sen. Gotor ha opportunamente previsto che nei primi quattro scrutini sia necessaria la maggioranza dei due terzi e nei successivi quattro quella dei tre quinti. A partire dal nono scrutinio, però, sarà sufficiente la maggioranza assoluta; se si considera che la futura legge elettorale della Camera sarà verosimilmente di impianto maggioritario, la maggioranza politica potrà quindi eleggere un Capo dello Stato senza ricorrere ad un accordo bipartisan.

Un’innovazione degna di rilievo, invece, è la possibilità di sottoporre le leggi elettorali di Camera e Senato al sindacato preventivo della Corte costituzionale. A tal fine, un terzo dei componenti di ciascuna Camera può presentare un ricorso motivato, con l’indicazione dei profili di violazione della Costituzione. Si tratta di un’innovazione che consente non soltanto di risolvere l’annoso problema della conformità al testo costituzionale delle leggi elettorali, data la difficoltà di sollevare un giudizio di costituzionalità su di esse, ma anche la recente (e contestatissima) giurisprudenza della Corte che ha permesso di sindacare la legge Calderoli.

Infine, il disegno di legge si premura di riscrivere l’art. 117 della Costituzione, in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, riformato già nel 2001 e da cui è scaturito un interminabile conflitto tra i due enti, che ha letteralmente ingolfato i lavori della Corte costituzionale. In particolare, è stata soppressa la potestà legislativa concorrente e molte materie precedentemente assegnate alle Regioni sono state ricondotte alla potestà statale.

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