di Alessandro Gigliotti
Dopo ben quattro rinvii, si sono infine svolte le elezioni primarie in Campania per la scelta del candidato del centro-sinistra alla carica di Presidente della Regione. Sarà l’ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, a sfidare il Presidente uscente di centro-destra, Stefano Caldoro. Tuttavia, nel percorso verso la Presidenza De Luca dovrà affrontare molte insidie, non tutte riconducibili alla mera sfida elettorale.
Com’è noto, l’ex sindaco di Salerno è stato recentemente colpito da una sentenza di condanna in primo grado per il reato di abuso d’ufficio, che gli è valsa una pena di un anno di reclusione con annessa interdizione temporanea (sempre di un anno) dai pubblici uffici. Ora, l’art. 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012 – c.d. legge Severino – prevede che coloro che ricoprano la carica di Presidente della Giunta regionale, di assessore o consigliere regionale siano sospesi dalla medesima qualora abbiano riportato una condanna non definitiva per una serie di delitti previsti nel precedente art. 7, tra i quali è contemplato anche l’abuso d’ufficio. Ai sensi del decreto, la sospensione opera di diritto e viene accertata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri previa comunicazione inviata dal prefetto. La misura è però temporanea e cessa dopo 18 mesi, salvo naturalmente che nel frattempo non intercorra una sentenza di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere.
Quanto detto significa che, nel caso in cui De Luca dovesse risultare eletto Presidente della Regione in occasione delle elezioni regionali previste per il 10 maggio prossimo, la sua permanenza in carica non durerebbe che poche ore: il prefetto sarebbe immediatamente tenuto a notificare al Consiglio regionale il provvedimento di sospensione, che diventerebbe subito operativo. La Campania si ritroverebbe quindi ad eleggere un Presidente su cui graverebbe la spada di Damocle della sospensione.
Il lettore accorto avrà senz’altro notato che la vicenda rammenta quella che ha coinvolto qualche mese fa il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, anch’egli condannato in primo grado per abuso d’ufficio – nell’ambito del processo sull’inchiesta Why not – e conseguentemente sospeso dalla carica di primo cittadino. De Magistris, tuttavia, ha impugnato il provvedimento di sospensione dinanzi al Tar della Campania, che ha provveduto non soltanto a reintegrarlo ma ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale.
De Luca si comporterà allo stesso modo? Non lo si può certo escludere.
A tal proposito, si impone infatti una serie riflessione su alcuni aspetti del d.lgs. n. 235 del 2012. Come si è accennato, il testo non si limita a prevedere l’incandidabilità per coloro che hanno riportato una condanna definitiva per una serie di delitti espressamente elencati, ma statuisce anche la sospensione temporanea dalla carica elettiva in caso di condanna non definitiva, seppure limitatamente alle cariche regionali ed amministrative. Quest’ultima previsione, in particolare, è di dubbia costituzionalità: non tanto per il fatto di operare una limitazione al diritto di elettorato passivo, di cui all’art. 51 Cost., quanto perché condiziona tale limitazione ad una sentenza non definitiva, in deroga al principio della presunzione di non colpevolezza richiamato nell’art. 27 Cost.
A seguito della situazione descritta, c’è quindi il concreto rischio di consegnare per l’ennesima volta l’esito delle elezioni regionali agli interventi della magistratura. Un intervento medio tempore del legislatore, del resto, è alquanto improbabile, poiché si tratterebbe di legiferare per risolvere un caso specifico; non a caso la ministra Boschi ha dichiarato che il governo non promuoverà alcuna modifica al decreto. Ma l’incertezza normativa non giova certo alla democrazia. Se il Presidente appena eletto dovesse venire sospeso, chi lo spiegherà agli elettori?