Le Regioni a Statuto speciale non resteranno fuori dal Senato

di Alessandro Gigliotti

Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana

Palermo, Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana

A seguito dell’intervento del sen. Calderoli presso l’Aula di Palazzo Madama, il quale ha posto il problema, negli ultimi giorni si discute insistentemente del tema della composizione del futuro Senato e delle disposizioni degli Statuti delle cinque Regioni ad autonomia differenziata che prevedono l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di membro di una delle due Camere. L’incompatibilità, in dettaglio, è prevista dagli Statuti della Valle D’Aosta (art. 17), del Friuli-Venezia Giulia (art. 15, comma 3), della Sardegna (art. 17, comma 2) e della Sicilia (art. 3, comma 7), mentre per il Trentino-Alto Adige l’art. 28, comma 3, dello Statuto estende l’incompatibilità anche alla carica di consigliere provinciale, in virtù della particolare architettura istituzionale di tale Regione che si articola nelle due Province autonome di Trento e Bolzano. Con l’entrata in vigore della riforma costituzionale, secondo Calderoli, le Regioni in questione non potrebbero eleggere i propri rappresentanti in Senato, se non a seguito di un eventuale adeguamento degli Statuti e con i tempi richiesti dal procedimento di revisione costituzionale.

La presente chiave di lettura, tuttavia, non appare condivisibile per le ragioni che verranno esposte. Com’è noto, gli Statuti speciali derogano alla disciplina generale del Titolo V della Seconda Parte della Costituzione, rivolta alle Regioni «ordinarie», in attuazione dell’art. 116 che prevede per alcune Regioni forme e condizioni particolari di autonomia, dettate dai rispettivi Statuti approvati con legge costituzionale. In deroga all’art. 117, ad esempio, gli Statuti attribuiscono potestà legislativa esclusiva per una serie di materie espressamente elencate, ampliando pertanto i margini di autonomia rispetto a quanto accade per le altre Regioni, alle quali è assegnata invece una potestà concorrente con quella dello Stato.

Le norme statutarie, in tal caso, acquistano la natura di norme speciali, in quanto tali non derogabili da norme successive di pari grado che abbiano portata generale (lex posterior generalis non derogat priori speciali). Ecco perché, in occasione della riforma costituzionale del 2001, fu necessario specificare che, sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti, le nuove disposizioni si sarebbero applicate anche alle Regioni ad autonomia differenziata ed alle Province di Trento e Bolzano per le parti in cui si prevedevano forme di autonomie più ampie (art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001). E per le medesime ragioni l’attuale legge di riforma costituzionale (art. 39, comma 13) dispone che le modifiche al Titolo V non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se non a seguito della revisione dei rispettivi Statuti, previa intesa con i medesimi enti, dal momento che il grado di autonomia viene sostanzialmente ridotto.

Nel caso dell’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella parlamentare, però, le cose sono ben diverse alla luce delle norme coinvolte. Segnatamente, l’art. 122 della Costituzione prevede già oggi detta incompatibilità – e la prevedeva anche il testo originario dello stesso articolo –, la quale trova applicazione generale in tutte le Regioni, ivi incluse quelle ad autonomia differenziata i cui Statuti, come si è visto poc’anzi, si limitano a riprodurre testualmente la norma costituzionale generale. Alla disposizione statutaria, pertanto, non si può attribuire alcun carattere di specialità, proprio perché una norma speciale – per definizione – è tale nella misura in cui pone un’eccezione rispetto ad una generale. Orbene, la novella costituzionale, nel creare una Camera delle Autonomie, non soltanto non contempla più alcuna incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di membro del medesimo Senato – e non anche, naturalmente, della Camera dei deputati – ma fissa un principio in base al quale conditio sine qua non per essere eleggibile è proprio quella di essere consigliere regionale in carica (con l’ovvia eccezione dei sindaci). Si noti, a tal proposito, che è prevista espressamente l’automatica decadenza dal seggio senatoriale in caso di perdita dello status di consigliere.

La norma appena descritta, per evidenti ragioni, finisce per prevalere sulle norme statutarie che sanciscono l’incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di senatore, in applicazione del criterio cronologico di soluzione delle antinomie – lex posterior derogat priori – e dando luogo, nello specifico, ad una forma di abrogazione implicita. È questa l’unica interpretazione costituzionalmente possibile. Una riforma degli Statuti speciali, pertanto, appare auspicabile per eliminare dubbi interpretativi ma non è indispensabile: d’altra parte, la soppressione dell’incompatibilità non limita in alcun modo l’autonomia delle Regioni speciali.

Si tenga conto, infine, che gli Statuti sono sì competenti a derogare alle norme generali in materia di organizzazione regionale, ma solamente nella misura e nei limiti fissati dalla stessa Costituzione, non oltre. Nel caso della composizione del Senato, invece, è la Costituzione a definire puntualmente la disciplina, sicché le norme statutarie sull’incompatibilità dovrebbero considerarsi recessive anche in ragione del criterio della competenza. Ben diverso sarebbe stato qualora la Costituzione avesse accordato alle Regioni speciali la possibilità di stabilire con norme proprie le modalità di preposizione dei rispettivi senatori. Ma così non è.

In conclusione, i cittadini residenti nelle cinque Regioni a Statuto speciale – nonché i loro amministratori – possono dormire sonni tranquilli: qualora il corpo elettorale dovesse approvare la riforma, essi avranno la loro rappresentanza in Senato, né più né meno delle altre Regioni.

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