Tutti i numeri della revisione costituzionale

di Gabriele Maestri

CCamera riformaon il voto di ieri a Montecitorio si conclude ufficialmente la prima fase del cammino della riforma costituzionale proposta dal governo Renzi e almeno in parte ritoccata nel percorso parlamentare. Dei contenuti si è detto molto (e si continuerà a parlare parecchio nelle settimane a venire), ponendo più attenzione ad alcune parti piuttosto che ad altre; nell’attesa che inizi il secondo stadio dell’iter – che si aprirà con la prossima lettura in Senato, la prima in cui non sarà consentito modificare il testo approvato ieri – vale la pena dare i numeri sulla riforma, almeno per quanto riguarda il percorso che la aspetta da qui in poi. Sono quasi tutti troppo alti per essere giocati al lotto, ma è bene conoscerli e guardarli con attenzione, per non lasciare la riforma in balia della sorte (nel bene e nel male).

Innanzitutto, 138, come l’articolo della Costituzione che traccia il percorso per la revisione costituzionale: doppia deliberazione di ciascun ramo del Parlamento, dunque, con la seconda che deve arrivare – sull’identico e intero articolato approvato in prima lettura – almeno 3 mesi dopo la prima. A Palazzo Madama le votazioni si sono chiuse il 13 ottobre, dunque il “tempo di decantazione” è quasi del tutto trascorso e il nuovo approdo al Senato dovrebbe essere questione di poche manciate di giorni; nell’aula di Montecitorio, ovviamente, il testo non può tornare comunque prima della metà di aprile.

Si deve procedere poi con due coppie di numeri. La prima è 316-161: si tratta del minimo dei voti favorevoli che il disegno di legge costituzionale dovrà ottenere rispettivamente alla Camera e al Senato – ossia la metà più uno dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, dunque la maggioranza assoluta – per poter essere definitivamente approvata (senza ancora entrare in vigore). La seconda è 420-214, ove i numeri corrispondono alla maggioranza qualificata dei due terzi dei membri di ciascuna Camera: la soglia, se raggiunta dai “sì” tanto a Montecitorio quanto a Palazzo Madama, farebbe entrare direttamente in vigore la riforma, senza bisogno di passaggi ulteriori (al di là, ovviamente, della promulgazione del Capo dello Stato e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Una terza coppia di numeri consente di collocarci meglio: 367-178. Si tratta dei voti favorevoli che il d.d.l. costituzionale ha ottenuto negli ultimi due passaggi parlamentari (anche se l’ordine è invertito rispetto alla cronologia). Non è detto che i numeri si confermino tali e quali, tra l’altro in entrambi i casi si è registrato un certo numero di assenti (nei quali ovviamente non vanno conteggiati coloro che sono deliberatamente usciti dall’aula del Senato per non votare la riforma); in ogni caso, i numeri per approvare la riforma ci sono, quelli per farla entrare direttamente in vigore sono lontani. Anche immaginando la presenza in aula di tutti i parlamentari che sostengono il governo Renzi, infatti, non si raggiungerebbero i due terzi dei deputati e dei senatori necessari a tal fine.

A quel punto, si aprirà la strada al referendum confermativo, per cui gli elettori potrebbero essere chiamati a esprimersi sull’entrata in vigore del d.d.l. costituzionale. Il condizionale è d’obbligo, perché – anche in mancanza della doppia maggioranza dei due terzi – il referendum non è automatico: qualcuno lo deve chiedere esplicitamente. La domanda è appesa ad altri numeri, indicati sempre dall’art. 138 della Costituzione. Dal giorno dell’ultima approvazione a Montecitorio decorreranno i 3 mesi entro i quali si potrà chiedere di tenere la consultazione. Valgono gli stessi requisiti previsti per il referendum abrogativo, ossia la richiesta da parte di 5 consigli regionali (poco probabile) o di 500mila elettori (ci si è già riusciti in due casi, ma l’obiettivo non è a portata di mano: quando sono state ritoccate le disposizioni finali relative ai Savoia, ad esempio, le firme raccolte non sono state sufficienti), ma si aggiunge un’alternativa importante, essendo sufficiente stavolta “un quinto dei membri di una Camera”.

La garanzia non è stata prevista per le leggi ordinarie – onde non paralizzare il sistema – ma, nel caso di un intervento sulla Costituzione, si è voluto consentire anche a una minoranza qualificata di chiamare in causa il corpo elettorale (che potrebbe, invece, non avvertire la necessità o la rilevanza di un suo intervento). Bisogna dunque chiamare in causa una quarta coppia di numeri, 126-65 (o 64, volendo applicare un favor referendi): si tratta, rispettivamente, del numero di deputati e di senatori sufficiente per chiedere che sia indetto il referendum per far decidere al popolo sull’entrata in vigore della riforma costituzionale.

Visti gli esiti degli ultimi due voti, i numeri per fare domanda di referendum ci sono tutti, ritenendo possibile una convergenza delle forze politiche che in questi mesi hanno avversato questa riforma costituzionale, al di là dei diversi accenti che il loro “no” può avere (è noto peraltro che il referendum consente unicamente soluzioni complessive, potendosi respingere o accettare la riforma solo “in blocco” e non per parti separate). Di fatto, anche prima delle seconde letture parlamentari, un “comitato per il No” è già nato – lo presiede il costituzionalista Alessandro Pace – anche se, questa volta, probabilmente non ci sarà nessuna raccolta firme tra gli elettori.

A chiedere la consultazione popolare potranno essere certamente i parlamentari di opposizione, ma sarebbe legittima un’analoga richiesta da parte di quelli di maggioranza (non dal governo ovviamente, non rientrando ciò tra le sue competenze): gli scopi sarebbero certamente diversi, tanto quelli immediati – opporsi a una riforma non condivisibile per i primi, cercare tra la gente la conferma al lavoro fatto per i secondi – quanto quelli mediati eventualmente esistenti – come indebolire o rafforzare la compagine di governo – ma entrambi costituzionalmente ammissibili. E’ vero che forse i costituenti non avevano in mente una richiesta di consultazione avanzata da una parte degli stessi sostenitori delle riforme per confermarle (pensando piuttosto a un’azione dell’opposizione), ma è altrettanto vero che il testo dell’art. 138 non esclude affatto, neanche implicitamente, questa ipotesi.

Un precedente in tal senso, del resto, c’è già: la riforma del titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale n. 3/2001, è stata sottoposta a un referendum che era stato chiesto – con due domande diverse – tanto da 102 senatori di centrodestra, allora all’opposizione, quanto da 77 senatori di centrosinistra, in quel tempo in maggioranza; né risulta, peraltro, che l’Ufficio centrale per il referendum abbia sollevato dubbi sul punto nel 2001 (sarebbe stato interessante un pronunciamento della Corte costituzionale in materia, ma l’ordinamento non lo prevede, a differenza che per i referendum abrogativi; del resto nemmeno avrebbe senso, essendo il quesito certamente ammissibile).

Che sia chiesto dalle opposizioni o dalla maggioranza, il referendum dovrebbe svolgersi in autunno, forse a ottobre. Anche lì, tanto per cambiare, conteranno i numeri: quelli del “sì” e del “no”, ovviamente, ma stavolta non quelli degli astenuti, mancando ogni previsione di quorum strutturale. Per avere gli ultimi numeri, quelli decisivi sul “sì” o sul “no”, c’è ancora una decina di mesi.

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Mattarella, un messaggio costituzionale

di Gabriele Maestri

FotoI cambiamenti spesso si fanno notare da sé, ma in certi casi si preferisce metterli in evidenza, perché a nessuno sfugga che – pur nel massimo rispetto di tutti – qualcosa non è più come prima. Così, dopo nove anni (o, se si preferisce, sette anni più due) di “regno” di Giorgio Napolitano, l’arrivo al Quirinale di Sergio Mattarella ha leggermente modificato riti e contenuti del messaggio di fine anno. E, prima ancora delle parole, a marcare la trasformazione ha provveduto il contesto.

Niente scrivania questa volta, nemmeno un tavolo che a volte il suo predecessore aveva usato, quasi per mitigare la solennità dello studio presidenziale. Mattarella ha scelto di pronunciare il discorso seduto in poltrona, in un salottino dell’appartamento privato al Quirinale.

Scalfaro

Il messaggio di Scalfaro del 1997

La “scena” non è del tutto nuova: anche Oscar Luigi Scalfaro, per gli ultimi due discorsi del suo mandato, aveva eletto lo stesso salotto come cornice delle sue parole di fine anno “per dare un tono più familiare”; la stanza, peraltro, è un po’ più vuota e un po’ più spoglia di allora, quasi a voler comunicare di nuovo un’atmosfera di sobrietà, in cui l’attuale inquilino del Quirinale si trova più a suo agio. Questo non è bastato a evitare un certo imbarazzo da parte di Mattarella, probabilmente non troppo abituato alle telecamere: dopo i primi minuti, in ogni caso, il discorso è divenuto più fluido, anche grazie alla lettura sul teleprompter (i fogli tenuti in mano, probabilmente, erano più per sicurezza che altro).

Forme del rito a parte, a fare la differenza – soprattutto rispetto all’immediato passato – sono stati anche i contenuti. Negli ultimi anni le riforme istituzionali sono state sempre oggetto dei messaggi di fine anno, anche perché Napolitano ne aveva fatto uno dei punti nevralgici del suo mandato (ponendole come condizione per la sua seconda, breve permanenza al Colle); questa volta, invece, alle riforme nemmeno un accenno, per scelta precisa di Mattarella che ha espressamente detto di non voler tornare su temi già trattati nell’incontro con i rappresentanti delle istituzioni, ma di volersi concentrare sulle “principali difficoltà” e sulle “principali speranze della vita di ogni giorno”.

Se così è stato, preferisco dire che il messaggio di ieri sera – al di là delle opinioni politiche – è stato innanzitutto e soprattutto un discorso costituzionale, che ha cercato di dare voce ad alcuni degli articoli della Carta, in particolare a quelli che si occupano di diritti e doveri, ricordandone il significato “vivente” e “materiale”. Lo ha detto lo stesso Presidente verso la fine: la Costituzione “non è soltanto un insieme di norme, ma una realtà viva di principi e valori”.

Foto (1)

Fonte delle foto: http://www.quirinale.it

Lo si è visto già parlando del lavoro, un tema che attraversa trasversalmente la Parte Prima della Costituzione. Mattarella, nel sottolineare le difficoltà di persone e famiglie legate alla mancanza di lavoro a dispetto della fine della recessione, ha sostanzialmente richiamato il diritto al lavoro consacrato dall’art. 4.1 assieme al dovere di concorrere al progresso della società, la tutela dei lavoratori (e della loro formazione) ex art. 35, la “esistenza libera e dignitosa” che secondo l’art. 36.1 dovrebbe essere garantita dalla retribuzione, l’attenzione che l’art. 37 prescrive per il lavoro delle donne (non ancora riconosciuto a sufficienza); c’era però anche la consapevolezza dell’intollerabilità di diseguaglianze e discriminazioni sociali (terreno dell’art. 3), dell’importanza di far crescere il Mezzogiorno, perché l’Italia “una e indivisibile” (art. 5) non si condanni a essere ingessata e immobile, e di avere un sistema di istruzione (art. 34) che funzioni sul serio.

Particolare attenzione è stata posta dal Capo dello Stato alla piaga del tutto incivile dell’evasione fiscale, autentico attentato all’art. 53 che sancisce il dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva, ma anche agli artt. 2 e 3, nella misura in cui ostacola l’erogazione di diritti tanto sacrosanti quanto “costosi” e aggrava gli ostacoli economico-sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini (e la loro partecipazione alla vita del paese).

La stessa attenzione è stata rivolta da Mattarella all’ambiente: esso non è citato espressamente nella Carta, ma da tempo rientra pacificamente nel diritto alla salute ex art. 32 il diritto a un ambiente salubre, a un territorio “buono” che non deve essere depauperato o sfruttato in modo irrazionale dall’uomo (qualche eco, sia pure molto legato al passato, emerge dagli artt. 43 e 44), anche per non creare disparità assurde e irragionevoli (ecco di nuovo l’art. 3). Ciò richiede un impegno, da parte di ciascuno di noi (nell’usare meno l’auto, nel fare correttamente la raccolta differenziata, nel non sprecare il cibo comprato) e da parte delle istituzioni, che non possono tirarsi indietro (lo si vede soprattutto nel passaggio del discorso dedicato al trasporto pubblico inefficiente).

mondo_maniLa parte del messaggio dedicata al terrorismo è altrettanto interessante. La prima parola chiamata in causa, infatti, non è “sicurezza”, ma “pace”: la pace di cui parla l’art. 11, che i costituenti speravano di poter garantire al mondo (e a se stessi) attraverso l’Onu e che dev’essere raggiunta innanzitutto negli stati fin qui vittime del terrorismo stesso. Quella pace che si è cercato di mantenere (non sempre nel modo migliore) con le missioni dei militari all’estero e cui oggi spetta anche all’Europa contribuire (anche in considerazione del fatto, tutto italiano, che le fonti europee hanno nel nostro ordinamento un valore superiore alle leggi proprio in virtù dell’art. 11).

Il Presidente ha giustamente richiamato di nuovo il ruolo – ancora “latitante” – dell’Unione europea anche in tema di immigrazione. La nostra Costituzione – lo riconosce implicitamente lo stesso Mattarella – si occupa essenzialmente di emigrazione, realtà ben nota agli italiani di vari decenni fa, ma può parlare pure a chi in Italia arriva qui, in un flusso che non sarà affatto breve.  Nell’invocare “regole comuni” (e, si è tentati di aggiungere, più chiare e ragionevoli) sull’immigrazione, forse per la prima volta il Quirinale ha dovuto prendere atto di come lo spazio per accettare l’immigrazione irregolare si sia sostanzialmente esaurito, non riconoscendo alternative tra migranti con diritto all’asilo (perseguitati o con guerre alle spalle) e “altri migranti” da rimpatriare, pur nel rispetto della loro dignità.

E’ interessante la “cittadinanza/legittimazione sociale”, prima che giuridica, di cui ha parlato Mattarella, nel ricordare come spesso la cura di bambini, anziani, case (“quel che abbiamo di più caro”) sia affidata a persone straniere, i lavoratori migranti regolari diano nel complesso alla comunità più di quanto ricevano: sembra anche qui di rileggere gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, ricordando che per la Consulta quei diritti e doveri sono dettati per i “cittadini”, ma valgono per chiunque si trovi sul territorio italiano. Se questo è vero, acquista peraltro maggiore forza il riferimento al rigore richiesto dal Presidente, da tradurre nel rispetto delle leggi – specie di quelle penali – e della cultura dell’Italia (“cultura”, si badi bene, che è un concetto molto più ricco e complesso delle “tradizioni” di cui altri parlano) e anche nell’apprendimento della lingua. Lo stesso rigore, del resto, Mattarella lo ha preteso da tutti gli italiani: contro il malaffare, la criminalità comune e organizzata, la corruzione.

Emerge da qui il “breviario” da seguire per “avere cura della Repubblica”, come ha detto Mattarella: imperativo cui tutti i cittadini sono chiamati, facendone “vivere i principi nella vita quotidiana sociale e civile”, con un occhio innanzitutto per le esperienze che ognuno di noi è chiamato ad affrontare, senza per questo perdere di vista il Palazzo e la sua azione.. Un compito non semplice, ma di ogni giorno, che richiede attenzione, avendo come guida i valori della Costituzione. Questa, certamente, è la lettura principale del messaggio di Sergio Mattarella .

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Lo snodo del 2016

di Alessandro Gigliotti

Siamo ormai al termine del 2015, un anno denso di avvenimenti per la politica italiana ed europea. Per quanto concerne il nostro Paese, l’anno che giunge a conclusione ha registrato importanti innovazioni in materia istituzionale e sul versante delle politiche per il lavoro e dell’economia. L’entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act, da un lato, ha prodotto un deciso ridimensionamento dei contratti atipici, che hanno reso precaria e priva di tutele un’intera generazione, ed ha permesso l’ingresso nel mercato del lavoro di moltissimi giovani assunti finalmente con contratti a tempo indeterminato. Le prospettive di crescita del Prodotto interno lordo, dall’altro, sono incoraggianti: non c’è ancora un imponente cambio di tendenza, ma la recessione sembra ormai alle spalle. Le ultime manovre di bilancio favoriscono un simile scenario, giacché dopo anni di politiche di austerità si intravedono misure concrete volte ad allentare, almeno in parte, la pressione fiscale.

Sul versante istituzionale, il 2015 ha invece visto l’entrata in vigore della nuova legge elettorale, l’Italicum, che andrà a regime a luglio e sarà quindi adottata per l’elezione della prossima Camera dei deputati. Le riforme costituzionali, invece, richiedono ancora alcuni passaggi, ma superato lo scoglio di Palazzo Madama nello scorso autunno è verosimile attendersi un finale in discesa. A gennaio, la Camera dei deputati procederà al voto finale che concluderà la prima lettura; seguirà quindi la seconda, nella quale non sono ammesse modifiche. Il referendum confermativo, secondo alcune indiscrezioni, si svolgerà nell’ottobre del prossimo anno.

Una volta portate a compimento le riforme istituzionali, ci si avvierà verosimilmente verso l’ultimo scorcio della legislatura. Non si può escludere, infatti, che si vada al voto già nella primavera del 2017, nonostante governo e maggioranza ritengano il 2018 l’orizzonte naturale. Il nuovo assetto istituzionale, ad ogni modo, sembra ormai alle porte.

Ciò non significa che la crisi istituzionale sia definitivamente superata, come testimoniano le recenti vicende dei Paesi europei. A gennaio si sono svolte le elezioni politiche in Grecia, elezioni che hanno decretato la vittoria della sinistra radicale di Tsipras ed hanno conseguentemente aperto una lunga trattativa con la c.d. Troika in ordine alle misure di salvataggio volte ad evitare il default del Paese ellenico. La crisi dei partiti tradizionali in favore di forze politiche radicali o populiste si è resa evidente anche altrove, come in Francia, dove solo i meccanismi elettorali hanno impedito una netta affermazione del Front national di Marine Le Pen alle ultime regionali, e in Spagna, le cui elezioni politiche hanno consegnato al Paese un Congresso dei deputati senza maggioranza e difficilmente gestibile. Si tratta pertanto di un problema generalizzato, che accomuna un po’ tutte le democrazie europee.

L’impressione è che la crisi che colpisce da diversi anni l’Europa non sia momentanea, né derivi esclusivamente dalla pesante crisi economica che il Vecchio Continente sta vivendo dal 2009 in poi. È molto più realistico leggere gli eventi come il sintomo di un cambiamento ben più profondo, che segna il passaggio tra due epoche. Il Novecento è ormai concluso ma non siamo ancora pienamente giunti nel nuovo Secolo, l’epoca del tramonto delle ideologie tradizionali e della post-democrazia. La difficoltà nell’affrontare le insidie scaturisce dalla tendenza ad analizzare gli eventi utilizzando chiavi di lettura del passato, tendenza fisiologicamente radicata in tutti coloro che conoscono e vivono le istituzioni dall’interno.

Sul punto, molto resta ancora da dire e da fare. Come sempre, Ballot non si tira indietro e si propone di offrire ai lettori un piccolo contributo per analizzare e comprendere al meglio i mutamenti in atto.

Buon Natale a tutti.

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Il rompicapo delle elezioni spagnole

di Vincenzo Iacovissi

Risultati immagini per congreso de los diputados

foto: elmundo.es

Era atteso dai sondaggi, ma adesso sarà un rompicapo. Il commento di molti osservatori alle elezioni tenutesi in Spagna domenica scorsa può riassumersi così. Infatti, a leggere i risultati delle consultazioni per il rinnovo del Parlamento si resta sorpresi, non tanto per l’affermazione delle due forze c.d. antististema, Podemos a sinistra e Ciudadanos al centro, quanto per l’assenza di una maggioranza autonoma da parte delle altre due forze, popolari e socialisti, che dalla fine della dittatura franchista avevano conformato un sistema bipartitico completato da partiti a vocazione regionale.

Invece, la Spagna del dopo voto si risveglia caratterizzata da un quadripartitismo nel quale è molto difficile, al momento, prevedere convergenze per la formazione di una maggioranza di governo.

I popolari, con il 28,7% dei suffragi, ottengono 123 seggi sui 350 del Congreso de los Diputados (la sola Camera legata al Governo da un rapporto fiduciario), seguiti dai socialisti con 22,0% e 90 deputati, tallonati dai 69 di Podemos (20,3%) e dalla quarta forza, Ciudadanos con 40 (13,9%).

Come si evince dai dati, nessuna forza al momento dispone dei numeri necessari a formare una maggioranza assoluta (176 seggi), e neanche il ricorso all’insieme dei 28 seggi ottenuti dai soggetti minori – peraltro estremamente complicato – consentirebbe di raggiungere simile risultato.

Cosa accadrà adesso? È la domanda che si pongono in molti. Fuor di previsioni, molto azzardate a poche ore dalla chiusura delle urne, limitiamoci a sottolineare procedure e protagonisti delle prossime fasi.

Il procedimento di formazione del Governo è disciplinato dall’art. 99 della Costituzione del 1978, laddove si prevede che sia il Re, in qualità di capo di Stato, il soggetto cui compete, per il tramite del Presidente del Congreso, la proposta di un candidato dalla guida dell’Esecutivo; ciò ovviamente dopo consultazione con i rappresentanti dei gruppi politici presenti nella Camera bassa e quindi alla luce dei risultati elettorali. Il candidato così proposto chiederà la fiducia alla Camera sulla base di un proprio programma e, se otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei deputati verrà nominato Presidente del Governo. In caso contrario, dopo 48 ore si terrà una nuova votazione in cui basterà la maggioranza semplice. Nelle ipotesi di fallimento anche del secondo tentativo, dovranno esplorarsi nuove candidature con le medesime procedure. L’art. 99, infine, fissa in due mesi dalla prima votazione di fiducia il termine entro cui ottenere la fiducia della Camera, pena lo scioglimento anticipato della stessa e l’indizione di nuove elezioni.

Finora le norme. Cosa implicheranno dell’immediato?

Nei prossimi giorni le forze politiche avvieranno gli incontri programmatici e politici, e dopo l’insediamento della Camera il Re Felipe IV dovrà avviare le consultazioni per tentare di sciogliere il nodo istituzionale. È ragionevole ipotizzare che saranno i popolari del premier uscente Rajoy ad assumere l’iniziativa, in virtù del primo piazzamento nella “classifica” dei partiti spagnoli. Come abbiamo appena visto, la Costituzione ammette anche la formazione di un Governo di minoranza, quindi al di sotto del quorum di 176 seggi, e forse tale eventualità potrà rivelarsi un’alternativa in caso di fallimento dei negoziati.

In virtù delle dichiarazioni rese durante la campagna elettorale, si potrebbe prefigurare un’alleanza tra popolari e Ciudadanos, ma anche questa convergenza non consentirebbe di raggiungere quota 176, fermandosi a 163. Stesso discorso dicasi in caso di rassemblement tra socialisti e Podemos, che arriverebbero a 159 deputati. Non si può escludere, quindi, la formazione di una grande coalizione tra i primi due partiti spagnoli che, sommando i propri seggi, salirebbero a quota 213; risolverebbero il problema numerico, ma con ogni probabilità il dato politico di cambiamento emerso dal voto resterebbe privo di risposta.

In uno scenario così fluido, sarà quindi molto interessante verificare come il sistema spagnolo reagirà allo tsunami elettorale, anche per trarre utili indicazioni relative ad altri possibili, e similari, risultati in altri Paesi dell’area euro.

Resta un’unica certezza: anche la Spagna ha abbandonato il modello bipartitico, e forse la dinamica bipolare di funzionamento del sistema, che ne aveva caratterizzato l’esperienza democratica sin dalla sua nascita. Come la nouvelle vague della politica, nella penisola iberica ma non solo, saprà tradurre la forza elettorale in forza di governo, è l’enigma del nostro tempo. In Europa, e nel mondo democratico.

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Le elezioni greche tra conferme, smentite e disaffezione

di Vincenzo Iacovissi

foto premier Tsipras, http://www.ansa.it

Sono state correttamente definite “elezioni fotocopia”. Ed infatti, leggendo i risultati definitivi del terzo voto greco in nove mesi, si comprende bene come queste seconde consultazioni politiche del 2015 riflettano la realtà delle prime, con il partito del premier Tsipras (35,46%) nettamente avanti rispetto al principale competitor, i conservatori di Nuova Democrazia (28,10%), e con un sistema partitico-parlamentare che vede la presenza di 8 soggetti politici, in cui spiccano i neonazisti di Alba Dorata come terzo partito (6,99%), tallonato dai socialisti del Pasok (6,28%). A poca distanza, i comunisti del KKE (5,55%), i centristi di To Potàmi (4,09%), i greci indipendenti di Anel (3,69%) e, infine, l’Unione di centro EK che, per la prima volta dalla sua nascita nel 1992, con il 3,43% supera la soglia per entrare in Parlamento (3%, inserita in un sistema proporzionale senza premio di maggioranza). Esclusione di lusso per l’ala oltranzista di Syriza, Unità popolare, che non centra l’obiettivo dello sbarramento per un soffio, fermandosi al 2,86%.

Anche in termini di seggi gli scostamenti sono davvero minimi rispetto al 25 gennaio scorso: Syriza 145 (-4), Nuova Democrazia 75 (-1), Alba Dorata 18 (+1), Pasok 17 (+4), KKE 15 (inv.), To Potàmi 11 (-6), Anel 10 (-3), EK, unica eccezione, entra nel “Consiglio dei greci” con 9 seggi. Le piccole variazioni premiano soprattutto i socialisti, che si avvicinano ad Alba Dorata, mentre penalizzano il partito del premier, impedendogli l’autosufficienza numerica in Parlamento, e soprattutto i centristi di To Potàmi, che non ripetono il significativo di nove mesi fa.

Le ragioni di una simile specularità tra le due votazioni politiche devono probabilmente attribuirsi alle indubbie abilità tattiche di Tsipras, capace di modellare gli appuntamenti elettorali con particolare sagacia, consolidando la propria leadership nello schieramento di sinistra, ormai priva di quegli esponenti come Lafazanis e l’ex ministro delle finanze Varoufakis, tra i più refrattari alle misure di riforma concordate con i creditori.

Un’altra ragione risiede nella difficoltà dei conservatori nel ribaltare tale equilibrio, poiché troppo viva è ancora nell’opinione pubbliche l’infausta esperienza dei governi precedenti. Stesso dicasi per i socialisti, che tuttavia sembrano aver imboccato la strada della ripresa, seppur con latitudini e dimensioni molto minori rispetto agli ultimi quattro decenni.

Cosa accadrà ora? Le dichiarazioni a caldo di Tsipras lasciano supporre con una buona dose di certezza che il nuovo governo sarà costituito assieme ad Anel, partito degli indipendenti greci, collocato su posizioni nazionalistiche di destra e già fedele alleato del premier durante il suo primo governo.

Non sappiamo se questa maggioranza, 155 seggi, verrà allargata ad una terza forza, oppure se sarà confermata l’opzione originaria. In ogni caso, è lecito sostenere che non cambierà il fronte di opposizione, con Nuova Democrazia, Alba Dorata e i comunisti. Resta da capire quale potrà essere l’atteggiamento di quelle forze, come Pasok e To Potàmi, che pure un ruolo decisivo hanno rivestito nell’approvazione degli accordi di risanamento economico siglati con i partner europei.

Sull’intero risultano incombe però il dato della scarsa partecipazione elettorale, crollata dal 63,9% di gennaio al 56,6% di ieri, forse a causa di un misto di fisiologia (in media una votazione ogni tre mesi), mancanza di reali alternative a Tsipras, nonché rassegnazione alle misure di austerità negoziate dal governo uscente ed entrante.

Ciò nondimeno, la vera sfida per Atene, e per il primo ministro, inizierà adesso. Con un partito tendenzialmente più omogeneo ed un Parlamento epurato delle posizioni più antieuropeiste della sinistra, Tsipras dovrà dimostrare una reale capacità di governo. Il nuovo mandato affidatogli dal popolo greco richiede infatti risposte in tempi brevi sull’uscita dalla recessione e sull’applicazione delle misure di austerità, vero banco di prova su cui si misureranno le prossime sfide.

O il governo o il caos. Mai come adesso, tertium non datur.

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Perché il voto su Azzollini è pienamente legittimo

di Alessandro Gigliotti

foto n. 2

Il voto di ieri sulla richiesta di arresto del sen. Azzollini ha suscitato, com’era prevedibile, un fiume di polemiche all’interno dell’opinione pubblica, che ha prontamente accusato la classe politica di aver letteralmente “salvato” un proprio esponente più per ragioni di mero calcolo politico che per motivi attinenti al merito dell’inchiesta.

Senza entrare nella vicenda, e quindi senza formulare alcuna considerazione sulla posizione processuale del sen. Azzollini, occorre premettere che il Senato della Repubblica è stato chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta, avanzata dal giudice per le indagini preliminari, di sottoporre l’indagato alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Detta richiesta è basata sul presupposto che Azzollini, accusato di vari reati tra cui associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e induzione indebita a dare o promettere utilità, potrebbe reiterare il reato. Non un voto, quindi, sulla colpevolezza o meno dell’indagato, ma solamente sulla richiesta di carcerazione preventiva, nella forma degli arresti domiciliari, nei confronti della quale la Costituzione prevede che si esprima la Camera di appartenenza.

Tuttavia, da più parti ci si chiede perché mai un parlamentare debba essere tutelato da un provvedimento cautelare disposto dalla magistratura. E, soprattutto, per quale ragione i politici debbano godere di privilegi non ammessi per la generalità dei cittadini che, secondo questa chiave di lettura, creano un evidente vulnus al principio di eguaglianza, cardine di ogni ordinamento che si voglia definire democratico.

Orbene, va osservato che la ratio dell’autorizzazione parlamentare nei confronti dei provvedimenti restrittivi della libertà personale risiede nell’esigenza, avvertita dal costituente, di realizzare un equilibrio tra i poteri, alla luce della separazione teorizzata, in tempi lontani, da Locke e Montesquieu. Alle origini, le immunità parlamentari – espressione con cui si allude, tra l’altro, all’autorizzazione a procedere, ormai abolita in Italia, nonché alle autorizzazioni all’arresto e agli altri atti investigativi – erano funzionali a tutelare il libero esercizio del mandato parlamentare dai possibili arbitri del potere esecutivo, cui il potere giudiziario risultava sostanzialmente asservito. Esercizio che sarebbe stato libero solo in apparenza se un giudice, con una richiesta di arresto, avesse avuto la possibilità di mettere fuori gioco un parlamentare “scomodo”. Oggidì la magistratura è certamente indipendente dagli altri poteri dello Stato, ma ciò non significa che siano impossibili gli arbitri e le intromissioni: per tale ragione è opportuno che il principio di eguaglianza, che di per sé non tollera privilegi e discriminazioni, venga bilanciato con altri principi costituzionali di non minore importanza, quale appunto la separazione dei poteri.

A tal fine, l’art. 68 della Costituzione prevede che i provvedimenti restrittivi della libertà personale che interessino un membro del Parlamento – arresto, intercettazioni, perquisizioni – siano preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza. Non si tratta di un privilegio, cioè di un vantaggio attribuito ad un determinato individuo, ma di una prerogativa che tutela l’indipendenza e la funzionalità dell’organo costituzionale. In tali casi, in particolare, l’assemblea è infatti chiamata a valutare l’esistenza del fumus persecutionis, espressione con cui ci si riferisce all’intento meramente persecutorio da parte della magistratura nei confronti del parlamentare. In realtà, nei casi in cui si ragiona di una richiesta di arresto, l’assemblea è tenuta ad una considerazione ulteriore: l’arresto di un deputato o di un senatore ne impedisce, di fatto, la partecipazione alle attività parlamentari e questo si ripercuote inevitabilmente sugli equilibri politici. La ratio dell’autorizzazione, in altri termini, è anche quella di evitare che un’inchiesta possa condurre, ad esempio, alla caduta del governo in carica a motivo dell’arresto di un certo numero di parlamentari su cui si regge la maggioranza.

Ciò non significa affatto che i membri del Parlamento siano immuni dalla giurisdizione: l’autorizzazione a procedere in sede penale, com’è noto, è stata abolita nel 1993 e pertanto nessun voto è richiesto per sottoporre un parlamentare a procedimento penale. Inoltre, l’autorizzazione non è necessaria né in caso di flagranza di reato, né a seguito di condanna in via definitiva. Pertanto, un parlamentare colto sul fatto, nell’ipotesi in cui sia previsto l’arresto, è soggetto alla misura restrittiva senza necessità di autorizzazione, e così avviene anche nel caso di sentenza definitiva di condanna.

In conclusione, è bene che si lasci alla magistratura il compito di giudicare sulla condotta del sen. Azzollini. Ma è anche opportuno che si rispetti la valutazione del Senato sulla richiesta di custodia cautelare, quale che essa sia. Si tratta di una valutazione estremamente delicata perché attiene al problematico rapporto tra politica e magistratura, ma che proprio in quanto tale non può che essere affidata alla discrezionalità dell’organo costituzionale interessato.

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Le elezioni in UK. È ancora valido il modello Westminster?

di Vincenzo Iacovissi

Il prossimo 7 maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della House of Commons, la camera bassa del glorioso Parlamento di Westminster, assurto, da più di due secoli, a culla del parlamentarismo occidentale nonché a modello per il funzionamento delle forme di governo basate su Esecutivi forti e stabili, perché sorretti da maggioranze omogenee e molto disciplinate al loro interno, in quanto costituite da un solo partito.

Come noto, l’esperienza politico-costituzionale del Regno Unito ha conosciuto, sin dalla Gloriosa rivoluzione di fine Seicento, uno sviluppo plurisecolare lungo una linea di tendenziale bipartizione del sistema politico, imperniata dapprima sulla dinamica Tories e Whigs e, dai primi del Novecento, su quella conservatori-laburisti. In tale contesto, dunque, la funzione di “governo di Sua Maestà” e di opposizione è stata prevalentemente appannaggio dei due principali partiti, Conservative party e Labour party.

Le elezioni del 2010 hanno segnato una prima inversione di tendenza, grazie alla notevole affermazione della tradizione terza forza del sistema, il partito liberaldemocratico, che ha impedito ai conservatori di conquistare la maggioranza dei seggi nei Comuni, determinando così la formazione del governo di coalizione Cameron-Clegg, sorretto da un accordo politico-parlamentare tra conservatori e, appunto, liberaldemocratici.

Adesso le nuove elezioni rischiano di produrre un esito ancor più ignoto per la storia inglese. Vediamo brevemente perché. Dai sondaggi finora disponibili parrebbe impossibile, per qualunque partito, vincere in un numero di collegi uninominali sufficiente per ottenere una propria maggioranza assoluta nei Comuni, e ciò in ragione della stimata forte ascesa di forze, come gli euroscettici dell’UKIP o soprattutto lo Scottisch National Party, che potrebbero contribuire a scardinare l’equilibrio bipartitico, consolidando la tendenza in atto ed emersa anche nelle elezioni amministrative ed europee.

Qualora giovedì notte le urne restituissero un esito conforme alle previsioni, allora, potremmo considerare ormai “rottamato” il bipartitismo all’inglese, e con esso il modello Westminster fatto di linearità ed efficienza nella formazione dei governi. Nondimeno, un assetto multipartitico restituirebbe al Parlamento di Londra quella centralità perduta dalla fine della seconda guerra mondiale, contrassegnata dalla progressiva espansione del ruolo dell’Esecutivo sia nella espressione dell’indirizzo politico che nella stessa produzione legislativa.

Ecco perché queste elezioni presentano un interesse particolare ed affascinante; per verificare se uno dei sistemi costituzionali più elastici del mondo democratico – con dati macroenomici nettamente migliori della media UE – sarà in grado di adattarsi ai profondi mutamenti della politica e della rappresentanza, e con quali ripercussioni sui soggetti politici e sul sistema elettorale maggioritario a turno unico di collegio, a ragione ritenuto da molti il motore di una macchina perfettamente lubrificata come quella di Westminster.

 Anche le macchine, però, possono incepparsi, e proprio nel caso di un eventuale hung parliament capiremo se l’ingranaggio potrà funzionare ancora seppur nuovi innesti oppure se dovrà essere archiviato nei libri storia. Presto lo sapremo.

 

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Ma le preferenze non sono il vero problema

di Alessandro Gigliotti

È in corso il passaggio decisivo per l’approvazione della nuova legge elettorale e la Camera è in fibrillazione dopo la decisione del Governo di porre la questione di fiducia. Il Partito democratico è infatti spaccato, con parte della minoranza decisamente contraria al disegno di legge e seriamente intenzionata a non partecipare al voto.

Il punto maggiormente contestato, com’è noto, è quello dei capilista bloccati. I critici hanno evidenziato in proposito che in virtù di tale metodo il numero di parlamentari eletti senza indicazione popolare potrebbe superare anche il 50% del totale. Inoltre, le liste medio-piccole, aventi cioè un numero di eletti inferiore a 100, finirebbero per eleggere quasi esclusivamente i capilista, con la conseguenza che il voto di preferenza si tradurrebbe per loro in una mera finzione.

In realtà, la polemica sul voto di preferenza è eccessivamente enfatizzata, poiché si basa sull’errato presupposto secondo cui le liste bloccate sarebbero in quanto tali contrarie al dettato costituzionale. In realtà, la sentenza della Corte sulla legge Calderoli ha chiarito che il metodo della lista bloccata è senz’altro ammissibile sia nel caso in cui le circoscrizioni abbiano un’ampiezza non eccessiva, sia nel caso in cui venga applicato solo per una parte dei seggi. Occorre poi considerare che il voto di preferenza, regolarmente adottato nelle consultazioni europee, regionali e locali, non garantisce automaticamente la qualità della classe politica, né tanto meno ha evitato, anche in tempi recenti, fenomeni di corruttela. La scelta in favore del voto di preferenza, delle liste bloccate o di un sistema ibrido come quello del capolista bloccato, è pertanto da lasciare alla discrezionalità del legislatore. Può piacere o meno, può essere discutibile fin quanto si vuole, ma è senza dubbio legittima.

Il vero punto debole dell’Italicum è invece un altro: il premio di maggioranza. Com’è noto, la legge Calderoli è stata dichiarata costituzionalmente illegittima proprio nella misura in cui prevedeva un premio senza soglia minima, il che permetteva – ed ha permesso, segnatamente, alle ultime elezioni politiche – a forze politiche ben lontane dalla maggioranza dei voti di conseguire un’ampia maggioranza parlamentare. Opportunamente, la soglia ora c’è ed è adeguatamente fissata al 40% dei voti validi, tuttavia essa viene vanificata proprio nell’ipotesi in cui nessuna lista la consegua. In tali casi, il premio è assegnato alla forza politica che prevale al ballottaggio, cui sono ammesse le due liste più votate al primo turno.

Così congegnata, la legge individua sempre e comunque un vincitore, quale che sia l’esito elettorale e quale che sia il grado di frammentazione esistente all’interno del sistema partitico. Esattamente come la vituperata legge Calderoli. Applicando l’Italicum ai risultati del 2013, si evince infatti che il premio sarebbe assegnato, al ballottaggio, alla lista del Partito democratico o a quella del Movimento 5 Stelle. Entrambe con il 25% dei voti. Né si può escludere che le forze politiche ammesse al ballottaggio siano sostenute da una parte estremamente ridotta del corpo elettorale, vicina o minore del 20%. Qui la vera innovazione consiste nel fatto che l’Italicum subordina l’assegnazione del premio ad un turno di ballottaggio in cui la scelta definitiva spetta al corpo elettorale. È una differenza di non poco conto. Il doppio turno con ballottaggio, tuttavia, è un metodo che si presta all’elezione di organi monocratici, come il Sindaco o il Presidente della Regione, e non certo del Parlamento che è un organo collegiale chiamato peraltro a rappresentare il popolo sovrano.

Altra questione rilevante è quella dell’assegnazione del premio alla lista più votata e non più alla coalizione, come previsto nella formulazione originaria del testo. Sul punto, si è detto che tale statuizione risponde alla ratio di evitare il fenomeno, ben conosciuto da vent’anni a questa parte, delle coalizioni eterogenee e litigiose, funzionali alla competizione elettorale ma molto meno all’azione di governo. Ebbene, anche questa modifica pone diversi problemi. La possibilità di creare coalizioni risponde pienamente alla logica del premio di maggioranza, tanto che tutte le leggi italiane che hanno previsto tale istituto – sin dalla legge Scelba del 1953 e con l’emblematica esclusione della legge Acerbo del 1923 – hanno ammesso il collegamento tra le liste. Ciò per creare un incentivo alla formazione di due schieramenti alternativi, in ottica bipolare, e per evitare un’eccessiva discrepanza tra i voti conseguiti e i seggi assegnati. Il premio alla lista, invece, è maggiormente rischioso poiché in caso di frammentazione permette una sperequazione tra voti e seggi che può raggiungere livelli elevati, ad esempio se le due liste maggioritarie o una di queste sono prossime al 20% ovvero al di sotto di tale soglia.

Questo, in conclusione, il vero problema: il carattere iper-maggioritario della legge elettorale che si sta per approvare. Una legge che somiglia troppo alla precedente e che non ha eguali nel panorama del costituzionalismo europeo e mondiale. Peccato che, tra le mille polemiche di questi giorni, tale aspetto non sia stato neppure accennato.

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De Luca tra primarie e legge Severino

di Alessandro Gigliotti

Dopo ben quattro rinvii, si sono infine svolte le elezioni primarie in Campania per la scelta del candidato del centro-sinistra alla carica di Presidente della Regione. Sarà l’ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, a sfidare il Presidente uscente di centro-destra, Stefano Caldoro. Tuttavia, nel percorso verso la Presidenza De Luca dovrà affrontare molte insidie, non tutte riconducibili alla mera sfida elettorale.

Com’è noto, l’ex sindaco di Salerno è stato recentemente colpito da una sentenza di condanna in primo grado per il reato di abuso d’ufficio, che gli è valsa una pena di un anno di reclusione con annessa interdizione temporanea (sempre di un anno) dai pubblici uffici. Ora, l’art. 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012 – c.d. legge Severino – prevede che coloro che ricoprano la carica di Presidente della Giunta regionale, di assessore o consigliere regionale siano sospesi dalla medesima qualora abbiano riportato una condanna non definitiva per una serie di delitti previsti nel precedente art. 7, tra i quali è contemplato anche l’abuso d’ufficio. Ai sensi del decreto, la sospensione opera di diritto e viene accertata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri previa comunicazione inviata dal prefetto. La misura è però temporanea e cessa dopo 18 mesi, salvo naturalmente che nel frattempo non intercorra una sentenza di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere.

Quanto detto significa che, nel caso in cui De Luca dovesse risultare eletto Presidente della Regione in occasione delle elezioni regionali previste per il 10 maggio prossimo, la sua permanenza in carica non durerebbe che poche ore: il prefetto sarebbe immediatamente tenuto a notificare al Consiglio regionale il provvedimento di sospensione, che diventerebbe subito operativo. La Campania si ritroverebbe quindi ad eleggere un Presidente su cui graverebbe la spada di Damocle della sospensione.

Il lettore accorto avrà senz’altro notato che la vicenda rammenta quella che ha coinvolto qualche mese fa il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, anch’egli condannato in primo grado per abuso d’ufficio – nell’ambito del processo sull’inchiesta Why not – e conseguentemente sospeso dalla carica di primo cittadino. De Magistris, tuttavia, ha impugnato il provvedimento di sospensione dinanzi al Tar della Campania, che ha provveduto non soltanto a reintegrarlo ma ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale.

De Luca si comporterà allo stesso modo? Non lo si può certo escludere.

A tal proposito, si impone infatti una serie riflessione su alcuni aspetti del d.lgs. n. 235 del 2012. Come si è accennato, il testo non si limita a prevedere l’incandidabilità per coloro che hanno riportato una condanna definitiva per una serie di delitti espressamente elencati, ma statuisce anche la sospensione temporanea dalla carica elettiva in caso di condanna non definitiva, seppure limitatamente alle cariche regionali ed amministrative. Quest’ultima previsione, in particolare, è di dubbia costituzionalità: non tanto per il fatto di operare una limitazione al diritto di elettorato passivo, di cui all’art. 51 Cost., quanto perché condiziona tale limitazione ad una sentenza non definitiva, in deroga al principio della presunzione di non colpevolezza richiamato nell’art. 27 Cost.

A seguito della situazione descritta, c’è quindi il concreto rischio di consegnare per l’ennesima volta l’esito delle elezioni regionali agli interventi della magistratura. Un intervento medio tempore del legislatore, del resto, è alquanto improbabile, poiché si tratterebbe di legiferare per risolvere un caso specifico; non a caso la ministra Boschi ha dichiarato che il governo non promuoverà alcuna modifica al decreto. Ma l’incertezza normativa non giova certo alla democrazia. Se il Presidente appena eletto dovesse venire sospeso, chi lo spiegherà agli elettori?

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Il voto di fiducia da eccezione a regola

di Vincenzo Iacovissi

Il governo Renzi festeggia il primo compleanno e, tra le statistiche sulla sua attività, balza l’elevato numero di voti di fiducia (30) richiesti al parlamento in dodici mesi.

Tale dato riattiva il dibattito, mai sopito, sull’uso della questione di fiducia come strumento ordinario di attuazione dell’indirizzo politico, ponendo in rilievo la discrasia rispetto alla natura “rimediale” che l’ordinamento costituzionale le assegna.

Come noto, la questione di fiducia si afferma nel nostro sistema di governo in virtù di una consuetudine sorta nel silenzio della Costituzione già a partire dalla prima legislatura repubblicana. In realtà, è nel periodo dello Statuto albertino che essa appare per la prima volta, seppur nell’ambito di un assetto monarchico-costituzionale che non prevedeva alcun coinvolgimento del parlamento nella formazione e nella caduta del “governo del Re”.

In cosa consiste, concretamente, la questione di fiducia?

Essa, nei suoi albori, si palesa come mezzo mediante il quale il governo verifica la solidità (o l’esistenza) della fiducia da parte della maggioranza che lo sostiene, subordinando la propria permanenza in carica all’approvazione di un atto (legislativo e non) cui esso riconnette particolare importanza. Quando il governo pone la fiducia, il dibattito si sposta dal merito del provvedimento per investire la dimensione del rapporto tra il governo stesso e la propria maggioranza, con priorità nella votazione rispetto a qualunque emendamento presentato.

Si evince, quindi, la natura “eccezionale” della questione, cui ricorrere nel caso di situazioni politico-parlamentari fluide che richiedano un chiarimento per il prosieguo dell’esperienza di governo.

L’analisi empirica, invece, dimostra quanto l’uso di tale mezzo abbia perso nel tempo le connotazioni originarie, per assumere sempre più caratteristiche ordinarie, ossia di usbergo con cui il governo conduce la propria attività in aula fiaccando le pratiche ostruzionistiche. Accade così che, soprattutto dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, la questione di fiducia venga impiegata come artificio “tecnico” per facilitare il percorso parlamentare di disegni di legge, sfruttando le regole procedurali dettate da prassi e regolamenti di Camera e Senato.

Negli anni Ottanta la tendenza si stabilizza e si accresce, indotta anche da una situazione politica di accentuata instabilità ministeriale e da un’endemica rissosità delle coalizioni di governo. L’abuso della questione di fiducia resiste anche al passaggio dalla prima alla seconda fase della Repubblica, accompagnando i governi della stagione successiva all’avvento del sistema elettorale maggioritario (1993) e di un primordiale bipolarismo nel sistema dei partiti.

Pertanto, non stupisce come ancora oggi si assista ad un utilizzo massiccio della questione di fiducia, con l’aggravante del suo abbinamento a maxiemendamenti che riscrivono in un sol colpo il contenuto di un’intera legge e ad un ricorso alla decretazione d’urgenza spesso al di fuori dei presupposti indicati dall’art. 77 cost.

Basta esaminare il numero di voti di fiducia richiesti nell’ultimo decennio per notare una stabile continuità di tale prassi, cui non è immune alcun esecutivo. Per tale ragione, quindi, il dato assegnato al governo Renzi non fa altro che confermare la degenerazione in corso, purtroppo, da circa quaranta anni e a cui non si è voluto finora porre rimedio con misure in grado di contemperare le esigenze della decisione con quelle della discussione, impedendo quello svilimento del ruolo parlamentare ormai conclamato.

Ciò che appare singolare, tuttavia, è un aumento così esponenziale dei voti di fiducia nel corso di un solo anno di attività, poiché la circostanza non consente di esprimere ottimismo circa il recupero di una dinamica più equilibrata nei rapporti tra governo e parlamento, capace di riportare la questione di fiducia dalla patologia attuale alla fisiologia che ne ispirò la nascita circa 150 anni fa.

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